I coniugi, allorchè ritengono, per varie ragioni, che la prosecuzione del proprio rapporto coniugale sia divenuta impossibile, possono intraprendere il procedimento di “separazione consensuale” o di “separazione giudiziale”. Nel primo caso (separazione consensuale), i coniugi, con l’assistenza dei due rispettivi legali ovvero con l’assistenza di un solo avvocato (in questo particolare caso è consentito che…

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