I coniugi, allorchè ritengono, per varie ragioni, che la prosecuzione del proprio rapporto coniugale sia divenuta impossibile, possono intraprendere il procedimento di “separazione consensuale” o di “separazione giudiziale”.
Le parti opteranno per la separazione giudiziale nell’ipotesi che non siano riuscite ad addivenire ad un accordo di separazione consensuale; pertanto, in assenza di qualsiasi possibilità di intesa, i coniugi si rivolgono al Tribunale, affinchè decida le condizioni che dovranno disciplinare la loro separazione.
Uno dei coniugi iscriverà a ruolo il ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio (sulla scorta della residenza della controparte), esponendo le proprie ragioni e formulando le proprie richieste; il Tribunale fisserà, con decreto, la data dell’udienza per la comparizione delle parti, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte; quest’ultima si costituirà in giudizio, con l’assistenza del proprio avvocato, depositando una memoria di costituzione, con la quale replicherà a quanto dedotto dalla parte ricorrente e formulerà le proprie richieste.
Nel corso della prima udienza, nella quale devono comparire i coniugi personalmente, il Presidente tenta la riconciliazione e, nell’ipotesi negativa, verifica se vi sia almeno la possibilità di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione, così da potere operare la trasformazione da separazione giudiziale a separazione consensuale.
Risultati vani i detti tentativi, il Presidente, con ordinanza emessa successivamente all’udienza, indicherà alle parti le condizioni (assegnazione della ex casa coniugale, affidamento e regime di visita della prole, assegno di mantenimento, etc…) che dovranno disciplinare temporaneamente il loro rapporto nel corso del giudizio di separazione; avverso tale ordinanza è possibile proporre reclamo innanzi alla Corte di Appello, chiedendone il riesame e la modifica.
Il Presidente, con la propria ordinanza, assegnerà il fascicolo del giudizio ad altro Giudice e fisserà la data dell’udienza successiva.
Il giudizio di separazione, una volta che il Giudice avrà espletato la necessaria istruttoria nel corso delle varie udienze successive, si concluderà con una sentenza resa dal Tribunale che potrà confermare o modificare il contenuto dell’ordinanza emessa dal Presidente a seguito della prima udienza.
Occorre sottolineare che le parti, in qualsiasi fase del giudizio, avranno la possibilità di raggiungere un accordo e chiedere la trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale.