Solitamente, nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale, le parti si limitano a richiedere al Tribunale la declaratoria di separazione e la regolamentazione delle condizioni (leggasi gli altri articoli in proposito).

Tuttavia, anche se non frequentemente, si può verificare che una o entrambe le parti chiedano al Tribunale di dichiarare espressamente a quale dei due coniugi sia da addebitare la responsabilità della separazione, e quindi quale dei due coniugi, con la propria condotta, ha costituito la causa scatenante e determinante della separazione (cosiddetta richiesta di “separazione con addebito”).

Occorre dire che raramente il Tribunale, in accoglimento della richiesta di “addebito” formulata da uno dei coniugi, attribuisce la responsabilità all’altro, poichè nella gran parte dei casi le colpe sono da attribuire ad entrambe le parti.

Ovviamente, l’onere della prova grava sulla parte che formula la richiesta di addebito; è questa, infatti, che deve provare in modo inequivocabile che la controparte, con la propria condotta, sia stata unica e sola responsabile della separazione.

A titolo esemplificativo, riportiamo una situazione che si verifica con una certa frequenza: uno dei coniugi chiede l’addebito della responsabilità a carico dell’altro, sostenendo e provando che quest’ultimo ha intrattenuto una o più relazioni extraconiugali; tale circostanza, seppure così grave, non garantisce l’accoglimento della richiesta di addebito.

Ed infatti, il coniuge “traditore” potrebbe ottenere il rigetto della domanda di controparte se provasse che la relazione extraconiugale non è stata la causa scatenante della separazione, ma la logica conseguenza di un rapporto coniugale già in crisi.

L’accoglimento della domanda di addebito può determinare la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni; al contempo, potrebbe avere refluenze sul riconoscimento e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

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