Il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014, ha dato la possibilità ai coniugi di separarsi consensualmente o di divorziare congiuntamente tramite la cosiddetta “negoziazione assistita”, e quindi con un procedimento stragiudiziale che non prevede la comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale.

I due coniugi, assistiti necessariamente dai due rispettivi avvocati, prima sottoscrivono la cosiddetta “convenzione di negoziazione assistita”, con la quale si impegnano reciprocamente a negoziare con lealtà e buona fede per tentare di addivenire all’accordo.

Successivamente, nell’ipotesi di esito positivo della negoziazione, le parti sottoscrivono l’accordo di separazione che gli avvocati provvedono a trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; quest’ultimo, qualora ritenga che l’accordo non sia contrario all’interesse dei figli, comunica il nullaosta agli avvocati che poi provvedono al deposito dell’accordo e del relativo nullaosta presso l’Ufficio di Stato Civile.

Ed invece, nell’ipotesi che il Procuratore della Repubblica dovesse ravvisare la presenza di condizioni contrarie all’interesse dei figli, trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che fisserà l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di apportare le opportune modifiche.

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