I coniugi, allorchè ritengono, per varie ragioni, che la prosecuzione del proprio rapporto coniugale sia divenuta impossibile, possono intraprendere il procedimento di “separazione consensuale” o di “separazione giudiziale”.

Nel primo caso (separazione consensuale), i coniugi, con l’assistenza dei due rispettivi legali ovvero con l’assistenza di un solo avvocato (in questo particolare caso è consentito che un solo avvocato assista entrambe le parti), raggiungono e sottoscrivono l’accordo sulle condizioni che dovranno disciplinare la loro separazione (assegnazione della ex casa coniugale, affidamento e regime di visita della prole, assegno di mantenimento, etc…).

Il detto accordo di separazione consensuale viene iscritto a ruolo presso il Tribunale competente per territorio (sulla scorta della residenza di uno dei due coniugi) che fissa l’udienza per la comparizione personale dei coniugi.

Il Giudice, previo tentativo di riconciliazione dei coniugi, inviterà questi ultimi a confermare la propria volontà di separarsi sulla scorta delle condizioni indicate nell’accordo.

Tuttavia, il Giudice, laddove ritenga che l’accordo non tuteli sufficientemente i figli, può invitare i coniugi a modificarlo nei punti che verranno indicati dallo stesso Giudice.

Inoltre, in occasione della detta udienza, le parti possono, congiuntamente, manifestare la volontà di apportare qualche modifica al loro accordo.

Successivamente, il Tribunale emetterà il cosiddetto “decreto di omologa” dell’accordo di separazione.

E’ bene precisare che l’iscrizione a ruolo dell’accordo di separazione consensuale non è definitivamente vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto; ed infatti, il procedimento di separazione consensuale si completa nel momento in cui entrambi i coniugi si presentano innanzi al Tribunale e poi quest’ultimo emette il decreto di omologa.

Pertanto, nell’ipotesi che uno dei coniugi si rifiutasse di comparire innanzi al Tribunale per confermare la propria volontà, la separazione consensuale decadrebbe e, a quel punto, il coniuge che ne fosse interessato dovrebbe intraprendere un procedimento di separazione giudiziale.

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