Il Giudice, nella parte finale del proprio provvedimento decisorio (decreto, ordinanza o sentenza), solitamente, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa, quantificandole.
In alcuni casi, il Giudice, motivandone le ragioni, statuisce la compensazione totale o parziale delle spese legali; ciò significa che ciascuna delle parti si accollerà, totalmente o parzialmente, il compenso del proprio avvocato e le spese vive sostenute nel corso del giudizio, ivi compreso il costo dell’eventuale Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice in corso di causa.
Molto spesso, nell’ipotesi di condanna al pagamento delle spese legali, la parte vittoriosa ritiene, erroneamente, di non dovere corrispondere alcunchè al proprio avvocato e che quest’ultimo dovrà tentare di recuperare il proprio compenso agendo nei confronti della controparte soccombente.
Nulla di più errato.
In verità, il provvedimento di condanna al pagamento delle spese processuali emesso dal Giudice a carico della parte soccombente ed in favore della parte vittoriosa, legittima quest’ultima ad agire nei confronti della prima per tentare il recupero delle medesime spese, nella misura che è stata determinata dal Giudice.
Ovviamente, la parte vittoriosa, ancor prima di adoperarsi per il recupero delle spese legali nei confronti della controparte, dovrà soddisfare la richiesta economica formulata dal proprio avvocato, richiesta che, comunque, potrebbe essere di entità superiore rispetto all’importo liquidato dal Giudice.
Al contempo, occorre sottolineare che la parte soccombente, a prescindere dall’esito negativo del giudizio, dovrà corrispondere il compenso richiesto dal proprio difensore e, nell’ipotesi di condanna al pagamento delle spese di lite, a corrispondere alla controparte (vittoriosa) le spese processuali nella misura liquidata dal Giudice.

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