I conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente stradale devono compilare e sottoscrivere il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), nel quale riporteranno tutti i dati del sinistro (data, luogo, orario, veicoli, conducenti, assicurati, polizze, dinamica, danni) e che dovranno inviare alle rispettive compagnie per consentire la corretta e rapida gestione della pratica per il risarcimento dei danni.

Il detto modulo verrà sottoscritto da entrambe le parti, sempre che queste concordino sulla dinamica e su chi sia stato il responsabile del sinistro; in caso di disaccordo, ciascuna delle parti compilerà un proprio modulo e lo consegnerà alla propria compagnia assicuratrice.

Nell’ipotesi di coinvolgimento di due soli veicoli, scatta il cosiddetto “indennizzo diretto” (ciascuno richiederà il risarcimento alla propria compagnia); qualora siano coinvolti più di due veicoli, risponderà del risarcimento la compagnia che assicura il veicolo responsabile dell’incidente.
L’indennizzo diretto non è applicabile nell’ipotesi di lesioni gravi (con un grado di invalidità permanente superiore al 9%).

Il danneggiato dovrà formulare richiesta di risarcimento danni, inviando alla compagnia assicuratrice, tramite pec o tramite raccomandata r.r., la lettera di costituzione in mora, alla quale allegherà la documentazione medica (per i danni fisici), un preventivo di spesa (per i danni al veicolo), una dichiarazione testimoniale, ricevute delle spese sostenute, l’eventuale verbale di intervento redatto dall’autorità giudiziaria intervenuta sui luoghi del sinistro.

La compagnia, ricevuta la suddetta richiesta, procederà all’apertura del sinistro e, nell’ipotesi di indennizzo diretto, informerà la compagnia di controparte; le due compagnie, nell’eventualità di contrasto sulla dinamica e sulle responsabilità, procederanno al cosiddetto “arbitrato” per risolvere il contrasto ed addivenire ad un accordo.

In fase istruttoria, la compagnia nomina un “accertatore” (agenzia di investigazione che verifica se il sinistro sia avvenuto realmente, nonchè la dinamica), un perito per quantificare i danni riportati dal veicolo, un medico-legale per visitare il danneggiato e quantificare il danno fisico.

Per quanto riguarda il danno al veicolo, il liquidatore della compagnia, acquisita la perizia del proprio fiduciario, formula una proposta economica che può essere pari all’importo determinato dal perito o, nell’ipotesi di entità superiore del danno documentato dal danneggiato con fattura, pari all’importo di quest’ultima (se condivisa dal liquidatore).

Qualora la riparazione del veicolo risulti “antieconomica” (il valore del veicolo è notevolmente inferiore rispetto al costo per la riparazione), la compagnia offrirà un importo pari al valore commerciale del veicolo ante-sinistro (detratto il valore del relitto), oltre il costo di immatricolazione di una nuova vettura o il costo del passaggio di proprietà di un veicolo usato, oltre l’eventuale costo della rottamazione ed il rimborso della quota parte della tassa di circolazione per il mancato godimento della vettura; a tutto ciò si potrà ovviare se il danneggiato accetterà di eseguire una riparazione in economia, con pezzi di ricambio usati e costi molto contenuti.

Per quanto riguarda il danno psico-fisico, la compagnia risarcirà i danni patrimoniali (spese mediche e di viaggio, danno da perdita di guadagno, danno alla capacità lavorativa generica e specifica) ed i danni non patrimoniali (danno biologico da inabilità temporanea e da invalidità permanente, danno morale e danno esistenziale).

Nell’ipotesi di decesso, i prossimi congiunti matureranno il diritto iure proprio al risarcimento del danno biologico/psichico, morale, esistenziale, nonchè, iure hereditatis, del danno maturato (le sofferenze patite) dal congiunto che sia deceduto dopo un certo lasso di tempo dall’incidente.

La compagnia, ultimata l’istruttoria, formulerà una proposta risarcitoria al danneggiato che potrà accettare in via definitiva oppure in acconto; in quest’ultima ipotesi, il danneggiato, previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita, potrà promuovere l’azione giudiziaria contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice innanzi al Giudice di Pace (danni fino a 20.000,00 euro) o al Tribunale (danni oltre i 20.000,00 euro).

CategoryDiritto civile
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