Il legislatore, con Decreto Legislativo n. 28/2010, ha introdotto l’istituto della mediazione civile, da esperire facoltativamente prima di intraprendere qualsiasi giudizio civile, ovvero, da esperire obbligatoriamente prima dell’instaurazione di determinati giudizi di natura civilistica espressamente indicati nel testo normativo.
Con tale iniziativa, il legislatore ha tentato di alleggerire il carico del contenzioso, offrendo ai soggetti in lite la possibilità di risolvere una controversia già in fase stragiudiziale, ancor prima di giungere innanzi al Giudice.
Il soggetto che assume l’iniziativa, con l’assistenza di un avvocato, inoltra la richiesta, tramite moduli prestampati, ad un Organismo di Mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; nell’istanza, sottoscritta dalla parte e dall’avvocato, vengono indicati i dati personali delle parti e viene illustrata sinteticamente la vicenda su cui si controverte.
L’Organismo di Mediazione affida la pratica ad un proprio mediatore che fissa la data del primo incontro, comunicandola al legale della parte istante ed alla controparte personalmente; quest’ultima, ricevuta la convocazione, nominerà un proprio legale che farà pervenire la nota di adesione al medesimo Organismo.
In occasione del primo incontro (cosiddetto “incontro informativo”), le parti contrapposte, presenti personalmente insieme ai rispettivi avvocati, devono dichiarare al mediatore se vi siano i presupposti per proseguire nel tentativo di mediazione e quindi per fissare altri incontri successivi ovvero se le rispettive posizioni sono talmente distanti da non consentire alcun tipo di accordo.
Nel primo caso, il mediatore dichiara l’apertura della mediazione e fissa le date per i successivi incontri; nel secondo caso di redige un verbale negativo.
Al termine del percorso di mediazione, il quale non dovrebbe durare oltre i tre mesi, si potrà approdare ad un esito negativo, e quindi verrà redatto e sottoscritto un verbale di chiusura negativa, oppure ad un accordo conciliativo, e conseguentemente verrà redatto e sottoscritto un verbale conciliativo che costituirà titolo esecutivo.
Occorre ricordare che la mancata adesione/presentazione da parte del soggetto convocato per il tentativo di mediazione determina effetti negativi nell’eventuale futuro giudizio che dovesse essere intrapreso dalla controparte.
La mediazione e la negoziazione assistita sono due istituti distinti, da non confondere, poichè il primo ha luogo innanzi ad un mediatore, soggetto terzo rispetto alle parti che saranno assistite dai rispettivi avvocati, mentre il secondo è “gestito” direttamente dagli avvocati delle rispettive parti contrapposte

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