Il committente, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, può recedere dal contratto di appalto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Pertanto, il recesso del committente può avvenire, anche in assenza di una motivazione o giustificazione, quando l’opera o la prestazione non sia stata ancora iniziata, ma anche quando sia iniziata ed ancora non completata.

Tuttavia, come recita la norma, il committente dovrà pagare all’appaltatore tutte le spese già sostenute, nonché il corrispettivo che era stato concordato nel contratto per i lavori eseguiti fino al momento del recesso.

Inoltre, l’appaltatore avrà diritto a ricevere una somma che sia pari al mancato guadagno ovvero all’utile che lo stesso appaltatore avrebbe ottenuto dall’integrale esecuzione dell’opera; l’utile è costituito dal guadagno netto e cioè dalla differenza tra il prezzo complessivo dell’appalto e le spese che l’appaltatore avrebbe dovuto sostenere per adempiere alla propria prestazione.

L’appaltatore avrà l’onere di provare l’entità effettiva del suddetto guadagno netto che avrebbe conseguito se gli fosse stata data la possibilità di completare la propria prestazione; di contro, il committente recedente avrà la possibilità di controbattere provando che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi o che lo stesso appaltatore ha ottenuto vantaggi diversi.

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