Il soggetto che vanta un credito certo, liquido ed esigibile può richiedere, tramite ricorso al Giudice di Pace (per crediti fino ad euro 5.000,00) o al Tribunale (per crediti superiori ad euro 5.000,00), che venga emessa una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore, purchè il detto credito sia provato in modo chiaro e certo da documentazione che si allega al ricorso.
Non appena emesso il decreto ingiuntivo, il creditore deve provvedere alla notifica al debitore entro il termine di sessanta giorni; il debitore avrà a disposizione il termine di quaranta giorni dalla notifica per provvedere al pagamento dell’importo ingiunto ovvero per proporre opposizione.
Nell’ipotesi di mancato pagamento e di mancata opposizione nel termine di quaranta giorni, il creditore chiederà che venga apposta la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo e procederà alla notifica dell’atto di precetto; trascorsi dieci giorni da quest’ultima notifica, si potrà intraprendere il pignoramento (leggasi l’altro articolo in proposito).
Nell’ipotesi di opposizione (tramite notifica di atto di citazione o deposito di ricorso, a seconda della natura del credito), si instaurerà un giudizio ordinario innanzi all’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo, la quale dovrà accertare la fondatezza o meno della opposizione proposta dal debitore ingiunto.
Il creditore/opposto potrà richiedere al Giudice designato per il giudizio di opposizione di dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, così da poterlo mettere in esecuzione malgrado la pendenza del giudizio di opposizione; il Giudice potrà accogliere la detta richiesta se riterrà che l’opposizione sia palesemente infondata.
L’accoglimento totale o parziale della opposizione determinerà la revoca (in tutto o in parte) del decreto ingiuntivo; il rigetto della opposizione comporterà la conferma del decreto ingiuntivo.
In presenza di determinati requisiti, il Giudice potrà emettere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; in questo caso, il termine di quaranta giorni verrà concesso al debitore solamente per proporre opposizione, ma il pagamento dovrà essere effettuato senza alcuna dilazione.
In quest’ultima ipotesi, il debitore/opponente potrà richiedere al Giudice designato per il giudizio di opposizione di disporre la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, così da “bloccare”, in pendenza del giudizio di opposizione, eventuali azioni esecutive da parte del creditore; il Giudice potrà accogliere la detta richiesta se riterrà che l’opposizione sia abbastanza fondata.