Il Tribunale di Brescia, con propria sentenza del 2019, ha affermato che il danno derivante dal dolore per la perdita dell’animale da compagnia è risarcibile, in quanto il rapporto che si instaura tra padrone e animale d’affezione è, di fatto, una relazione tra essere viventi, che si inserisce tra quelle “attività realizzatrici della persona” tutelate dall’art. 2 della Costituzione.
Il Tribunale, alla luce delle prove raccolte, riconosciuto la piena configurabilità del danno da perdita dell’animale di affezione, che ha quantificato in via equitativa, in considerazione dei due anni di tempo trascorsi dal padrone con il proprio animale.
Il Tribunale ha precisato che non può considerarsi “come futile la perdita dell’animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni”, il danno va risarcito.
Ciò in quanto “il rapporto tra padrone e animale d’affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona”.