L’art. 5, comma 9, della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) recita “i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale, la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”.
Nell’ipotesi che un coniuge, nell’ambito del giudizio di divorzio, violi il suddetto obbligo di collaborazione nella ricostruzione del proprio patrimonio reddituale, il giudice può disporre anche d’ufficio una CTU contabile e, all’esito di questa, accertare in via presuntiva la consistenza del patrimonio e dei redditi del coniuge.
Il superiore principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell’11.06.2020.
La mancata collaborazione del coniuge, pertanto, costituisce “illegittimo contegno processuale” e offre al giudice la facoltà di accertare anche in via presuntiva il valore delle ricchezze a disposizione della parte onerata al versamento dell’assegno.