La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha affermato che non basta scrivere in un contratto preliminare di compravendita immobiliare che “non c’è il certificato di agibilità”, per considerare illegittimo il rifiuto del promittente acquirente a stipulare il contratto definitivo.
Ed infatti, precisa la Corte, una clausola di questo genere non implica necessariamente una rinuncia da parte del promissario acquirente a ottenere dal promittente venditore il documento attestante l’agibilità dell’immobile compromesso in vendita, stante un obbligo generale del venditore a consegnare i documenti relativi “alla proprietà e all’uso della cosa venduta” in base a quanto disposto dall’articolo 1477, comma 3, del codice civile.
Pertanto, ne deriva da ciò l’inadempimento di “di non scarsa importanza” del venditore e, conseguentemente, la piena legittimità del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo di compravendita, recedendo dal contratto o chiedendone la risoluzione.