La Corte di Cassazione, con un’ordinanza di luglio 2020, ha stabilito che è legittimo porre a carico dei nonni (in quel caso specifico, paterni) una parte dell’assegno di mantenimento del nipote se la madre ed i suoi genitori (nonni materni) non riescono da soli a coprire le spese, mentre il padre non ha mai versato il dovuto.

Nella motivazione si precisa che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 del codice civile spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.

Secondo la Cassazione, l’obbligo degli ascendenti (nonni paterni e materni del minore) di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli “è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

Nel caso in questione, la situazione economica della madre è stata ritenuta “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”.

A ciò si aggiunga che la madre aveva fornito la prova dell’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, il quale non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio.