Un istituto di credito, per mera svista, ha erroneamente segnalato una società, già in crisi da anni, alla centrale rischi di Bankitalia, comunicando un’esposizione debitoria, in realtà inesistente, nei confronti di un altro istituto di credito.
La società in questione ha formulato richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’istituto di credito, lamentando di avere subito, proprio a causa della detta segnalazione errata, una riduzione del sostegno finanziario da parte di altri istituti di credito che avevano fatto richiesta di rientro, impedendo alla medesima società di portare a termine un piano di investimenti.
La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso promosso dall’istituto di credito soccombente nei primi due gradi di giudizio, ha stabilito, con una recentissima sentenza, che la società “vittima” dell’errore ha l’onere di provare il nesso di causalità tra l’errata segnalazione dell’istituto di credito ed il pregiudizio subito (riduzione dei finanziamenti già in corso da parte di altri istituti di credito).
Ed infatti, trattandosi di impresa già in crisi da anni, si deve escludere che la lamentata riduzione dei finanziamenti sia derivata dalla sua conclamata situazione di crisi; la società deve fornire la prova che la stretta sui finanziamenti da parte degli istituti di credito sia collegata al comportamento illegittimo della banca che ha effettuato l’errata segnalazione alla centrale rischi di Bankitalia.