La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito che la scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto esso è “inesistente” e non semplicemente nullo.
Secondo la Cassazione, pertanto, non scatta la previsione contenuta nell’art. 590 del codice civile secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Ed infatti, sostiene la Corte, “l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius”. Ed invece, la norma “non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (Cass. n. 11195/12).

Dunque, prosegue la decisione, “la riconosciuta non autenticità della scheda metteva fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’art. 590 c.c., senza che avesse a quel punto alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.