La mancata realizzazione di un’opera di urbanizzazione da parte del Condominio fa scaturire la responsabilità dello stesso Condominio nei confronti del condomino che non ha potuto vendere il proprio appartamento, ma solamente se il condomino fornisce la prova del nesso di causalità tra la mancata agibilità e l’impossibilità di vendere il proprio appartamento.
Tale principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8036 del 22.04.2020.
Nel caso di specie, il condomino aveva chiamato in giudizio il Condominio, sostenendo di avere subito danni dalla mancata installazione di un impianto di depurazione da cui era conseguita l’insalubrità dei locali e, quindi, la mancata concessione del certificato di abitabilità, con impossibilità di vendere a terzi l’immobile.
I giudici di secondo grado, correttamente, avevano escluso il nesso di causalità tra mancata realizzazione del depuratore e l’insuccesso della trattativa di vendita immobiliare, stante che il rilascio del certificato di abitabilità non costituisce elemento essenziale per la successiva compravendita dell’immobile, poiché rimane specifico obbligo del venditore fare conseguire l’abitabilità dell’appartamento.