L’art. 38 TUB (Testo Unico Bancario) recita “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.

Per la Cassazione (sent. n. 1193 del 21/01/2020 I civ.) il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 comma II del Testo Unico Bancario “è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa”.

La nullità del contratto di mutuo fondiario determina, per il mutuatario, l’obbligo di restituire al mutuante solamente la quota capitale e non gli interessi.