La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2018 n. 25134, ha chiarito che “nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza 19.02.2018 n. 3922, aveva stabilito che i figli, in caso di divorzio, hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godevano durante il matrimonio.