Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 11.07.2018 n. 18287, hanno stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, oltre al criterio dell’autosufficienza economica del soggetto richiedente, bisogna valutare il contributo fornito dallo stesso alla conduzione della vita familiare, nonchè alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.